Legge Comunitaria 88/2009
INFORMATIVA:
Art. 42 della Legge Comunitaria 88/2009
Con l’entrata in vigore,
il 29 luglio 2009, dell’art. 42 della Legge
Comunitaria 2008 (Legge n. 88 del 07 luglio
2009), viene modificato l’art. 2250 del codice
civile che prescrive le informazioni che
obbligatoriamente devono essere indicate negli
atti e nella corrispondenza delle società
iscritte al Registro delle Imprese.
Tali
informazioni sono diverse a seconda della natura
giuridica della società.
In caso
di società di capitali, negli atti e
nella corrispondenza (intendendo per tale anche
le fatture), oltre alla denominazione (ragione
sociale) deve essere indicato:
- La sede della
società;
- L’ufficio del Registro
delle Imprese presso la quale risulta iscritta
ed il relativo numero di
iscrizione;
- Il capitale sociale
indicandone la misura effettivamente versata
come risultante dall’ultimo
bilancio.
- L’eventuale stato di
liquidazione della società.
- L’eventuale stato di
“società unipersonale”.
L’art. 42 della L.
88/2009 ha introdotto l’obbligo per le sole
società di capitali, di pubblicare le medesime
informazioni anche nei loro siti web.
In caso di
omessa pubblicazione delle informazioni legali
richieste negli atti, nella corrispondenza, e in base alla novità introdotta dall’art. 42
nel sito web della società, si
applicano le sanzioni già previste dall’art.
2630 C.C. per l’omessa o ritardata pubblicazione
di atti al registro delle imprese, con un minimo
di €. 206 ad un massimo di €. 2065 per ogni
amministratore (socio amministratore per le
società di persone e ciascun componente l’organo
di amministrazione per le società di
capitali).
Link: Testo integrale
della Legge
88/2009
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